Statuto dell'Organizzazione di Volontariato "Chioggia Contro il Melanoma Onlus"
ART. l
(Denominazione e sede)
L'organizzazione di volontariato, denominata: "Chioggia Contro il Melanoma Onlus" assume la forma giuridica di associazione, è apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Chioggia VE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.ART.2
(Statuto)
L'organizzazione di volontariato "Chioggia Contro il Melanoma Onlus" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.ART.3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.ART.4
(Interpretazione dello statuto) Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.ART.5
(Finalità)
L'associazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente l'obiettivo socio sanitario di promuovere la tutela della salute del cittadino in particolare attraverso la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma cutaneo. A tal fine l'associazione prevede lo svolgimento delle seguenti attività: - l'esercizio di un servizio sociale rivolto a tutta la cittadinanza volto a sensibilizzare e far conoscere le caratteristiche del melanoma cutaneo e ad garantire, attraverso la collaborazione con le istituzioni sanitarie, i singoli medici e i volontari, la libera possibilità di ottenere consulenza e visite gratuite specialistiche e formazione nell'ambito delle sedi o iniziative associative; - la raccolta di fondi da destinare al sostegno economico della lotta al melanoma; - l'opera di volontariato; - la campagna di educazione dei cittadini; -la sensibilizzazione degli enti competenti (AA.SS.LL., Enti Locali ...) alle problematiche legate a questa particolare forma di tumore. L'associazione non ha scopo di lucro, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi, in particolare potrà porre in essere collaborazioni, contratti e convenzioni con enti pubblici o privati o del terzo settore finalizzati ad un migliore perseguimento dei propri scopi istituzionali. L'associazione espressamente non ha quale finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, opera nel rispetto del principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto con particolare riferimento alla provincia di Venezia.ART.6
(Ammissione)
Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.ART. 7
(Diritti e doveri degli aderenti)
Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di: - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico/finanziario, consultare i verbali. Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.ART.8
(Gli organi sociali)
ART.9
(L'assemblea)
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più eli due deleghe per ciascun aderente. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.ART.10
(Compiti dell'Assemblea)
ART.11
(Convocazione)
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta o alto canale efficace, contenente l'ordine del giorno. Tale comunicazione dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.ART.12
(Assemblea ordinaria)
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.ART.13
(Assemblea straordinaria)
|
ART.14
(Consiglio Direttivo)
Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da tre a nove componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.ART.15
(Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sta impossibilitato nell'esercizio delle sue azioni.ART.16
. (Risorse economiche) Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: - contributi degli aderenti e/o di privati; - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi associativi; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; - ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.ART.17
(l beni)
I beni dell'organizzazione sono beni registrati mobili e beni mobili. I beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.ART.18
(Divieto di distribuzione degli utili)
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.ART.19
(Proventi derivanti da attività marginali)
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.ART. 20
(Bilancio)
I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.ART. 21
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.ART.22
(Dipendenti e collaboratori)
L'organizzazione di volontariato può giovarsi dell'opera di collaboratori volontari.ART.23
(Assicurazione dell'organizzazione)
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale ·della organizzazione stessa.ART.24
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.ART. 25
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.